"CERCA DI SCOPRIRE IL DISEGNO CHE SEI CHIAMATO AD ESSERE, POI METTITI CON PASSIONE A REALIZZARLO NELLA VITA."

Martin Luther King

giovedì 18 novembre 2010

FARMER MARKET ANCHE A GIOIA DEL COLLE


Oggi la II° Commissione Consiliare ha incontrato le associazioni di categoria dei produttori agricoli per presentare il REGOLAMENTO COMUNALE DEL MERCATO PER LA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI RISERVATA AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI NEL COMUNE DI GIOIA DEL COLLE.
Il Regolamento creato dalla II° Commissione Consiliare ha lo scopo, in un momento di crisi economica, di creare uno sbocco per le aziende agricole sempre più in difficoltà, e di abbattere notevolmente i costi per i cittadini.
E' di oggi la notizia di un calo del 27% delle produzioni agricole e del 50% degli allevamenti con contestuale chiusura di 198.000 stalle, i dati sono preoccupanti e le azioni a sostegno dell'agricoltura da parte della Regione Puglia sono completamente assenti.
Visto questo abbandono da parte degli Enti centrali abbiamo deciso di cambiare noi qualcosa nel piccolo ma che aiuti le aziende in crisi.
La prossima azione sarà quella di creare una Farmer Merket nei pressi dell'attuale mercato coperto di Via Regina Elena completamente gestito da tutte le associazioni di categoria dei produttori agricoli quali CIA-UCI-CONFAGRICOLTURA_COLDIRETTI, sarebbe questo uno dei pochi casi in cui ci sia una gestione pluri-associativa.
All'incontro odierno hanno partecipato per la CIA la Sig. De Vito Rosanna, per UCI il Sig. Laterza Vito, per Confagricoltura il Sig. Lacenere Michele e per Coldiretti la Sig. Cupertino a quali pongo i miei ringraziamenti per la preziosa collaborazione volta allo sviluppo della nostra comunità.
Di seguito riporto il Regolamento:

REGOLAMENTO COMUNALE DEL MERCATO PER LA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI RISERVATA AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI NEL COMUNE DI GIOIA DEL COLLE

Art.1

Istituzione

È istituito nel territorio del Comune di Gioia del Colle un mercato consistente nella vendita di prodotti agricoli e trasformati da parte di imprenditori agricoli ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20.11.2007 pubblicato sulla G.U. n. 301 del 29.12.2007.

Luogo di svolgimento: da definire

Dimensioni: da definire

riservati ad associazioni o enti individuati dal Comune per fini promozionali delle rispettive attività e

Frequenza: giornaliera

Orario: l’orario di svolgimento viene periodicamente determinato con ordinanza del Sindaco.

Art. 2

Finalità

L’istituzione ha lo scopo di:

a) favorire e promuovere la vendita diretta al consumatore dei prodotti dell’agricoltura locale;

b) incentivare la conoscenza ed il consumo dei prodotti locali nel rispetto della naturale stagionalità di maturazione degli stessi, nella trasparenza del prezzo e della sua formazione.

c) assicurare al consumatore, attraverso il supporto delle Associazioni di categoria, la provenienza e la completa tracciabilità dei prodotti delle aziende agricole locali garantendo qualità e freschezza.

d) promuovere la cultura rurale e la particolarità degli ambiti agrari provinciali attraverso la conoscenza delle produzioni tipiche, tradizionali e biologiche.

e) valorizzare le produzioni agroalimentari del territorio con particolare riguardo alla sostenibilità ecologica delle stesse e al loro valore alimentare e nutrizionale.

Art. 3

Gestione

La gestione del mercato è affidata alle Associazioni di categoria dei produttori agricoli più rappresentative a livello provinciale (Coldiretti, Cia, Confagricoltura, UCI) che individuano tra loro un referente unico per il Comune denominato “gestore”.

Il gestore assume la titolarità della concessione per l’uso del suolo pubblico e assicura la possibilità di vendita ai produttori che ne fanno richiesta, nei limiti e alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

Sulla base della sottoscrizione di apposita convenzione per regolamentare i reciproci rapporti, approvata dalla Giunta comunale, il Comune assume l’obbligo di attrezzare l’area in conformità alle norme igienico sanitarie vigenti per il commercio sulle aree pubbliche, ed effettua la verifica dei requisiti dei soggetti ammessi alla vendita come indicati dal gestore.

Al gestore sono attribuiti i seguenti compiti:

a) l’organizzazione del funzionamento del mercato con particolare riguardo alla gestione e allestimento delle strutture e delle attrezzature espositive, alla logistica, alla verifica degli atti necessari per lo svolgimento;

b) la gestione dei rapporti tra le aziende operanti nel mercato in uno spirito di reciproca collaborazione;

c) il coordinamento delle comunicazioni da rendere al Comune relativamente ai soggetti ammessi e delle registrazioni sanitarie presso l’USL di ciascun operatore, la trasmissione periodica degli elenchi dei partecipanti e dei posteggi occupati, ai fini del calcolo dei tributi da pagare rispettivamente al Comune per la gestione dei rifiuti;

d) versamento, con frequenza trimestrale, presso la Tesoreria comunale del contributo versato dagli operatori del mercato.

Al Comune ed alle Associazioni di categoria in collaborazione tra loro è attribuita la promozione dell’iniziativa nel suo complesso.

Art. 4

Soggetti ammessi alla vendita

Sono ammessi alla vendita gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, comprese le cooperative agricole e i loro consorzi, ed i coltivatori diretti, iscritti al registro imprese in quanto piccoli imprenditori.

I soggetti ammessi alla vendita devono essere in possesso dei requisiti previsti nell’art. 4 del D. Lgs. 18.05.2001 n. 228.

L’impresa agricola deve avere sede aziendale nell’ambito territoriale della Regione Puglia con preferenza per le aziende della provincia di Bari.

Nel caso di domande superiori al numero di posti disponibili, fermo restando l’ambito territoriale sopra indicato, dovranno essere applicati i seguenti criteri di preferenza, nell’ordine, a favore delle aziende:

1) che siano caratterizzate da maggior vicinanza della propria sede al luogo di svolgimento del mercato;

2) che pongano in vendita il prodotto meno rappresentato nel mercato;

3) che pongano in vendita prodotti biologici certificati;

4) che abbiano presentato la comunicazione per la partecipazione al gestore del mercato in data antecedente.

Ogni imprenditore agricolo per poter partecipare al mercato dovrà consegnare al Comune, tramite le Associazioni, la comunicazione di cui all’art.4 del D.Leg.vo 228/2001; la comunicazione avrà efficacia immediata.

Per l’occupazione dei singoli posteggi non verrà rilasciata alcuna concessione, considerato che l’area interessata dalla vendita, nel suo complesso, è concessa al gestore che in ragione della stagionalità della vendita potrà alternare le presenze dei singoli operatori.

Art. 5

Prodotti in vendita

Possono essere posti in vendita i prodotti agroalimentari freschi o trasformati esclusivamente propri delle aziende agricole ammesse al mercato, e precisamente:

° prodotti ortofrutticoli

° fiori e piante

° vino e olio

° latte e derivati

° formaggi

° marmellate, miele

° insaccati

° carni e salumi

° prodotti trasformati

Possono essere posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti.

L’attività di vendita può essere esercitata dai titolari dell’impresa o dai soci in caso di società o cooperativa agricola e dai relativi familiari coadiuvanti, nonché da personale dipendente regolarmente impiegato da ciascuna azienda.

La vendita di prodotti effettuata, per fini promozionali, dalle Associazioni o Enti individuati dal Comune, deve seguire gli stessi criteri di stagionalità, origine ed etichettatura previsti per le aziende agricole, oltre che di territorialità come previsto dal vigente regolamento.

Art 6

Modalità di vendita e norme igienicosanitarie

Gli operatori devono occupare lo spazio di vendita loro assegnato e lasciare pulita e sgombra da rifiuti l’area di vendita e le aree circostanti, secondo le modalità di raccolta previste dal Comune.

Una volta completato l’allestimento del banco di vendita, i mezzi di trasporto delle merci possono essere collocati in area diversa rispetto a quella di svolgimento del mercato o essere posteggiati nel retro della postazione destinata alla vendita.

Non possono in ogni caso accedere alla Piazza mezzi di trasporto il cui peso sia superiore a 35 quintali.

Con l’uso del posteggio l’operatore assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all’esercizio dell’attività e verso il Comune per eventuali danni alla piazza, alla sede stradale, alla segnaletica, ad impianti ed elementi dell’arredo urbano.

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall’ordinanza del Ministero della Salute del 3.4.2002.

Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene al posteggio nel quale esercita l’attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nella suddetta ordinanza e dell’osservanza delle norme igienicosanitarie.

I banchi/gazebo, ferma restando l’osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:

a) essere installati in modo che sia assicurata la stabilità durante l’attività di vendita utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;

b) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.

La disposizione di cui al punto precedente, lett. b), non si applica ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono comunque essere mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 20 centimetri dal suolo.

Gli operatori si impegnano ad adottare modalità operative tese a ridurre in peso e volume gli imballaggi, utilizzando, anche nel rapporto con la clientela, materiale a basso impatto ambientale o riciclabile.

Art. 7

Tracciabilità e prezzi di vendita

I prodotti posti in vendita devono indicare in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita applicato al pubblico, a collo o per unità di misura, mediante l’uso di cartello o altre modalità idonee allo scopo. L’etichettatura o i cartellini di vendita di ogni prodotto commercializzato devono contenere una comunicazione dalla quale il consumatore ottenga informazioni sull’origine dei prodotti e sul luogo di produzione.

Art. 8

Disciplina amministrativa e controlli

L’esercizio dell’attività di vendita nell’ambito del mercato, secondo quanto previsto dall’art. 3 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20.11.2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio.

Lo svolgimento del mercato è soggetto all’attività di controllo del Comune, tramite gli uffici preposti, che accerta il rispetto delle disposizioni di cui al sopra citato decreto e del presente regolamento.

In caso di inosservanza delle disposizioni si applicano le sanzioni previste dall’art. 7 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e dalla legge n. 689/1981.

Coloro che operino in contrasto con le disposizioni di legge e del presente regolamento, compreso il venir meno dei requisiti e condizioni che legittimano l’attività, possono essere esclusi dalla partecipazione, da parte del Comune.

I partecipanti sono tenuti a consentire ai soggetti preposti al controllo, dì effettuare verifiche, anche in azienda, sulle effettive produzioni e sul rispetto delle norme igienico sanitarie.

Art. 9

Divieti

E’ vietato esercitare il commercio in forma itinerante da parte di commercianti su aree pubbliche e di produttori agricoli, nelle aree adiacenti al mercato agricolo, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a metri 500, misurata dal Centro di Piazza Plebiscito di Gioia del Colle.

Art.1O

Sanzioni

Fatto salve le sanzioni di cui all’art.8 del presente regolamento, sono applicabili le sanzioni previste per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, come individuate nel relativo regolamento comunale.




sabato 13 novembre 2010

UN OPPOSIZIONE LOCALE CON POCHE IDEE E CONFUSE

Ieri 12 Novembre 2010 è andata in scena l'ennesima querelle di un'opposizione locale inconcludente e incapace di presentare un'autoconvocazione pur di impedire a questa Amministrazione di compiere atti nell'interesse della Comunità locale, motivo? AREA MERCATALE.
Ma veniamo a quanto accaduto, descrivendo una seduta piena di tensione dove la politica sembra essersi trasformata in attacchi diretti alle persone.
L'opposizione presenta un'autoconvocazione priva di argomento di discussione, e con la presenza nell'oggetto di una revoca di atto di Giunta, che il Consiglio Comunale non può assolutamente revocare, così come previsto dagli art. 10 e 11 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, e per tale motivo il sottoscritto in base all'art. 26 dello stesso regolamento chiede che l'argomento non sia trattato per errore sostanziale, richesta accolta dal segretario generale.
Dopo una sospensione, per un incontro con i capi-gruppo consiliari, vista l'importanza dell'argomento, la maggioranza decide di discutere l'argomento purchè sia modificata l'autoconvocazione, prevedendo una fase di chiarimenti e successivamente un atto di indirizzo condiviso, ma lo squallore si verifica quando dopo 6 ore di chiarimenti e interventi l'opposizione tira fuori un'atto di indirizzo pre-confezionato con tanto di accuse di illegitimità e di atti che violano la legalità. I capi-gruppo della maggioranza vista la mancanza degli accordi presi in conferenza capi-gruppo, dove si doveva stilare un'atto di indirizzo condiviso, abbandona l'aula. Questo modo di far politica di un'opposizione incapace e spinta da interessi che vanno a bloccare le iniziative di questa Amministrazione non ci appartiene, come non ci appartiene la lotta politica, noi siamo appassionati dallo scontro che nasce a livello politico e si conclude con l'attuazione di interventi condivisi per lo sviluppo della nostra comunità.