
nel Comune di Gioia del Colle.
Ora il Regolamento, che potete visionare sotto, è stato consegnato al Sindaco affinchè si impegni a dar seguito alle azioni necessarie affinchè anche Gioia del Colle abbia un cimitero per animali d'affezzione, Gandhi diceva la grandezza di una nazione e il suo progresso morale si possono si possono giudicare dal modo in cui trattra gli animali.
Regolamento per il funzionamento e la gestione del cimitero per animali d'affezzione
Art. 1
OGGETTO
Il presente regolamento disciplina le modalità inerenti il funzionamento e la gestione della struttura comunale deputata ad accogliere le spoglie degli animali d'affezione.
Art. 2
FINALITA'
L'Amministrazione comunale di Gioia del Colle intende perseguire, con l'applicazione del presente regolamento, le seguenti finalità:
a) assicurare la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali deceduti;
b) realizzare un sistema cimiteriale per gli animali d'affezione idoneo a garantire la tutela dell'igiene pubblica, della salute della comunità e dell'ambiente.
Art. 3
Destinatari
Gli animali che possono beneficiare della sepoltura nelle aree ad essa destinate sono quelli appartenenti alle specie zoofile domestiche, comunemente classificati come animali di affezione, ossia cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole dimensioni, a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi del vigente regolamento di polizia veterinaria.
Art. 4
AMBITI DI COMPETENZA DEL COMUNE
1. Il Comune gestisce la struttura secondo le forme individuate dalla normativa vigente.
2. Al Comune compete il controllo sul funzionamento della struttura e la vigilanza in generale sull'applicazione del presente regolamento.
3. Per la vigilanza igienico sanitaria, il Comune si avvale dell'AUSL - Dipartimento di Sanità Pubblica.
Art. 5
AMBITI DI COMPETENZA DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE - VIGILANZA CONTROLLO E SANZIONI
1. Ai sensi delle vigenti norme generali del Servizio Sanitario Nazionale e in particolare delle norme che individuano le funzioni del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL, compete all'AUSL la vigilanza igienico sanitaria sull'impianto cimiteriale, su tutte le operazioni che si svolgono all'interno dell'impianto stesso e sul trasporto al cimitero delle spoglie animali.
Art. 6
COMPITI DEL SOGGETTO GESTORE DELLA STRUTTURA
ll Comune può individuare un soggetto terzo quale gestore della struttura, il relativo contratto di affidamento disciplina quanto di seguito elencato:
a) la corretta gestione complessiva della struttura, comprese tutte le operazioni previste dal presente regolamento;
b) il controllo sull'osservanza delle presenti norme regolamentari in collaborazione con il Comune e, per gli aspetti igienico sanitari, con l'AUSL;
c) la pulizia e l'ordine negli spazi aperti e confinati;
d) lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali conformemente alle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 254/2003;
e) il rapporto informativo nei riguardi del Comune e, per gli aspetti igienico sanitari, l'informazione all'AUSL;
f) le procedure relative all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative da parte degli uffici tecnici competenti del Comune per l'esecuzione di interventi, nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento d'Igiene vigente, dal presente Regolamento e delle norme di attuazione del PRG vigente.
Limitatamente ai fabbricati di servizio devono essere rispettati i requisiti e i parametri di cui al vigente Regolamento edilizio;
g) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, degli impianti e relative reti compresa la loro eventuale gestione, delle aree di pertinenza, delle aree verdi e alberature, delle recinzioni, della viabilità interna e relativa raccolta delle acque, degli accessi, delle attrezzature e mezzi che gli sono stati affidati; inoltre dovrà informare preventivamente il Comune prima di dare esecuzione a opere di manutenzione straordinaria, oltre che delle scadenze relative a collaudi e revisioni degli enti competenti;
h) l'onere delle utenze;
i) l'apposizione dei cippi sulle fosse di seppellimento;
j) il servizio di custodia attivo per 12 ore giornaliere.
Ulteriori competenze del gestore sono definite dal Comune con successivi atti e con la stipula del relativo contratto di affidamento della gestione.
Il servizio di custodia è articolato nella registrazione, su doppio registro o tramite strumentazione
informatica, delle spoglie animali, di parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, resti mineralizzati e ceneri ricevuti. I due registri, uno conservato dal gestore per almeno due anni e l'altro consegnato al termine di ogni anno all'archivio comunale, o l'archivio informatico accessibile all'Amministrazione comunale, riportano:
a) estremi identificativi del consegnatario, se diverso dal proprietario;
b) specie animale ed estremi identificativi del proprietario;
c) ora e data del ricevimento di spoglie animali, di parti anatomiche riconoscibili, di resti mortali, di resti mineralizzati e di ceneri;
d) estremi identificativi del sito di seppellimento delle spoglie, delle parti anatomiche riconoscibili e dei resti mortali o di tumulazione dei resti mineralizzati o delle ceneri;
e) ora e data di incenerimento con indicazione se trattasi di spoglie o di parti anatomiche riconoscibili o di resti mortali o di resti mineralizzati;
f) qualsiasi variazione conseguente a disseppellimento, incenerimento, traslazione all'interno e all'esterno del cimitero
Art. 7
SPOGLIE ANIMALI DESTINATE AL CIMITERO E SERVIZI OFFERTI
1. La struttura accoglie spoglie di animali detti "d'affezione o da compagnia", classificate nella "Categoria 1 dei sottoprodotti di origine animale non destinati all'alimentazione" di cui al Regolamento 2002/1774/CE (art. 4).
2. Possono essere conferite alla struttura le spoglie di animali ovunque deceduti di proprietà di cittadini residenti nel Comune di Gioia del Colle e di animali deceduti a Gioia del Colle di proprietà di cittadini con domicilio nel Comune. La certificazione medica veterinaria, richiesta per il trasporto delle spoglie animali, riporta il Comune in cui è avvenuto il decesso. Le suddette limitazioni non si applicano alle spoglie e agli altri sottoprodotti animali destinati all'incenerimento.
3. Sono accolte nel cimitero le parti anatomiche riconoscibili, (arti o parti di essi), i resti mortali (da incompleta scheletrizzazione), i resti mineralizzati (da completa scheletrizzazione) e le ceneri degli animali di cui al precedente comma 2.
4. Possono essere offerti a pagamento, a prezzi di mercato, secondo i parametri stabiliti dal Comune, i seguenti servizi:
a) trasporto o traslazione di spoglie, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, resti mineralizzati e ceneri;
b) confezionamento feretri;
c) seppellimento di spoglie, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali con apposizione dei cippi sulle fosse;
d) disseppellimento degli stessi;
e) incenerimento di spoglie, parti anatomiche riconoscibili , resti mortali e resti mineralizzati;
f) tumulazione in cellette ossario di resti mineralizzati ;
g) tumulazione di ceneri in cellette cinerarie o loro dispersione nel terreno di apposita area del cimitero;
h) estumulazione dalle cellette ossario e cinerarie al termine del periodo di concessione.
5. Sono escluse dal cimitero e dai servizi offerti le spoglie, le parti anatomiche, i resti mortali, i resti mineralizzati e le ceneri di animali deceduti a seguito di malattie infettive diffusive degli animali di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria ( D.P.R. n. 320/1954 ).
Art. 8
SISTEMA DEI TRASPORTI
1. Il trasporto al cimitero delle spoglie, delle parti anatomiche riconoscibili, dei resti mortali, dei resti mineralizzati e delle ceneri avviene a cura dei proprietari degli animali, che si avvalgono di qualsiasi automezzo, nel rispetto del D.Lgs. n. 508/1992 e del Regolamento 2002/1774/CE ( art. 7 e Allegato II ).
2. Le spoglie e le altre parti animali destinate al trasporto sono racchiuse in contenitore di legno o altro materiale biodegradabile, a perfetta tenuta ed ermeticamente chiuso, sul quale è riportata la dizione "Sottoprodotto di origine animale di Categoria 1 destinato solo all'eliminazione".
3. Le spoglie e i sottoprodotti animali, da chiunque trasportati, sono accompagnati da certificazione medica veterinaria su apposito modello che riporta il Comune in cui l'animale è deceduto e che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica e in particolare che la morte dell'animale sia dovuta alle malattie infettive diffusive degli animali di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria.
4. Il trasporto delle ceneri animali avviene in qualsiasi condizione, purché le ceneri siano racchiuse in contenitori formati da qualsiasi tipo di materiale resistente ed ermeticamente chiusi, sui quali è riportata la dizione "Ceneri di sottoprodotto animale di Categoria 1".
5. Il confezionamento finale del feretro, qualora non realizzato ai fini del trasporto che comunque deve avvenire con contenitore a perfetta tenuta e con chiusura emetica, può realizzarsi all'interno e a cura del cimitero.
Art. 9
CARATTERISTICHE STRUTTURALI E FUNZIONALI DEL CIMITERO
1. Presso il servizio di custodia e presso i competenti uffici comunali è depositata una planimetria in scala 1:500, aggiornata ogni cinque anni, dalla quale risultano le seguenti caratteristiche della struttura:
a) la fascia di rispetto;
b) le aree di parcheggio;
c) gli accessi;
d) la viabilità interna;
e) la distribuzione dei lotti destinati all'interramento delle spoglie animali;
f) gli edifici dei servizi collaterali
2. Alla planimetria è allegato studio tecnico dal quale risultano:
a) collocazione urbanistica dell'area complessiva dell'impianto;
b) la sua estensione;
c) l'orografia;
d) la natura fisico chimica del terreno;
e) la profondità e la direzione della falda freatica.
3. La distanza minima del confine recintato dell'area cimiteriale da qualsiasi edificazione presente e futura è
non inferiore a m. 50, con divieto in tale fascia di rispetto di edificazioni o di ampliamenti, che interessino l'area di rispetto, di edifici preesistenti alla distanza minima di m. 50.
4. E' resa disponibile un'area di parcheggio pubblico e di servizio, anche all'interno della fascia di rispetto ma comunque all'esterno dell'area cimiteriale.
6. Il terreno, nella parte della struttura destinata a seppellimento delle spoglie animali e degli altri
sottoprodotti, è sciolto fino alla profondità di m. 2,50, asciutto e con adeguato grado di porosità e di capacità per l'acqua.
7. La profondità della falda freatica è tale da assicurare un franco di almeno m. 0,50 tra il livello massimo di falda e il fondo delle fosse per seppellimento.
9. La viabilità interna è assicurata tramite viali carrabili e vialetti pedonali tra le fosse; i percorsi distributivi primari e quelli periferici interni alle zone di seppellimento sono dotati di scoli superficiali delle acque meteoriche; sono presenti punti di erogazione idrica nell'area destinata al seppellimento.
10. E' assicurato il superamento delle barriere architettoniche.
11. La struttura dispone degli allacciamenti idrico, fognario e alla rete elettrica.
a) aree per seppellimento;
b) area per dispersione di ceneri nel terreno;
c) area per i servizi collaterali.
Art. 10
FOSSE DI SEPPELLIMENTO
1. Il cimitero dispone di apposite aree destinate a fosse per seppellimento delle spoglie, delle parti
anatomiche riconoscibili e dei resti mortali; le aree sono distinte per turni di disseppellimento
rispettivamente di 5 e 10 anni, 5 anni per gli animali di piccola e media taglia, le parti anatomiche
riconoscibili e i resti mortali, di 10 anni per le spoglie degli animali di grande taglia; i disseppellimenti ordinari sono eseguiti in qualsiasi periodo dell'anno.
2. Le spoglie animali, le parti anatomiche riconoscibili e i resti mortali sono racchiusi, ai fini del
seppellimento, in contenitori di legno o altro materiale biodegradabile, a perfetta tenuta e con chiusura ermetica.
3. Su ogni contenitore destinato al seppellimento è apposta targhetta metallica con gli estremi per
l'identificazione dell'animale (specie e nome dell'animale, data di morte).
4. Ogni fossa è contraddistinta da un cippo con numero progressivo e targa con estremi identificativi dell'animale (specie e nome dell'animale, data di morte).
Art. 11
SISTEMA DI INCENERIMENTO
Il cimitero può essere dotato di impianto di bassa capacità per l’incenerimento, per il quale non si applica
L'impianto dovrà soddisfare le condizioni generali, di funzionamento e i requisiti di cui al Regolamento 2002/1774/CE ( art. 12 e Allegato IV ).
Art. 12
IMPIANTI E FUNZIONI COLLATERALI
La struttura è dotata dei seguenti impianti:
a) aree di seppellimento;
b) area per dispersione ceneri;
c) forno inceneritore(opzionale)
d) cella frigorifera a contenuto plurimo;
e) colombario - ossario;
f) colombario - cinerario;
g) sistema di smaltimento dei rifiuti cimiteriali ai sensi del D.P.R. 15.7.2003, n. 254.
Il cimitero è provvisto di costruzioni atte ad assicurare le seguenti attività collaterali:
a) ufficio con attesa per il pubblico;
b) archivio;
c) sosta per il personale addetto;
d) spogliatoio con docce e servizi igienici per il personale;
e) servizi igienici per il pubblico, distinti per sesso, tra cui almeno uno per portatori di handicap;
f) sala onoranze, con spazio per confezionamento feretri;
g) ripostigli e deposito attrezzi
Art. 13
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Con successivi atti, il Comune determina:
a) la disciplina, il costo e le modalità di pagamento delle concessioni delle cellette ossario e cinerarie;
b) ogni altro elemento di carattere economico e gestionale non contemplato dal presente regolamento.
Art. 14
ENTRATA IN VIGORE
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